Alcune modifiche all’iter per la separazione tra coniugi hanno reso la procedura più semplice e veloce: queste sono le novità.
I divorzi e le separazioni tra coniugi sono ormai in costante aumento da anni. Il nostro modo di pensare il matrimonio, d’altronde, è cambiato. Evolvendosi da un patto che veniva sottoscritto per la vita a un qualcosa dai confini sicuramente più labili.
![Coniugi che si separano](https://www.architetturaecritica.it/wp-content/uploads/2025/01/Divorzio-Architetturaecritica-250125.jpg)
In questo scenario ha influito ad esempio anche la pandemia da Covid. Rispetto a un’apparente diminuzione delle separazioni nel 2020, infatti, ha influito anche l’impossibilità pratica di accedere agli uffici competenti.
Non a caso l’anno successivo, nel 2021, si è passati da circa 80mila divorzi e 66mila separazioni del 2020 a circa 100mila separazioni e 83mila divorzi. E dato questo trend, semplificare il procedimento burocratico per la separazione è diventata una necessità.
A partire da gennaio divorziare e separarsi è più veloce: le modifiche introdotte dal decreto
A partire dal 25 gennaio 2025, dunque, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 216, un correttivo alla riforma Cartabia che già durante gli anni precedenti aveva parzialmente semplificato l’iter di separazione e divorzio. In particolare il decreto attenziona la mediazione tra i coniugi in caso di separazioni burrascose. Tra le novità introdotte col correttivo possiamo infatti annoverare quanto segue.
![Separazione](https://www.architetturaecritica.it/wp-content/uploads/2025/01/Separazione-Architetturaecritica-250125.jpg)
- L’introduzione di una distinzione tra mediazione telematica e mediazione da remoto. Quest’ultima modalità, nello specifico, dà la possibilità alle due parti in causa di partecipare agli incontri di mediazione anche da remoto, a patto che siano garantite visibilità e udibilità per entrambe le parti.
- Un’altra novità riguarda la durata della mediazione, passata da 3 a 6 mesi e prorogabile di 3 mesi in 3 mesi in caso di necessità.
- Sono state introdotte delle specifiche in merito alla delega a terzi per gli incontri.
- E infine è stato eliminato l’obbligo per gli avvocati di essere iscritti negli elenchi istituiti presso i Consigli dell’Ordine della località nella quale ha sede l’organismo di mediazione.
Ma da cosa derivano queste modifiche? Per poter mettere a punto tali direttive, l’organo di controllo ha fatto riferimento alle osservazioni e agli spunti offerti dai mediatori stessi. Chi meglio di loro, d’altronde, può fornire informazioni dettagliate su come divorzi e separazioni burrascose, di fatto, dovrebbero svolgersi per facilitare le cose a tutti?
Infine si ricorda che i coniugi che vogliamo separarsi pacificamente potranno effettuare un procedimento su domanda congiunta, dai tempi abbreviati e dai costi sicuramente più contenuti.